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Ordinanza — n. 28544/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28544/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The respondent accepted this withdrawal, eliminating the need for a ruling on litigation costs. Consequently, the judgment was issued solely on the procedural extinction of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The formal withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the proceedings without a substantive decision on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings civil procedure code litigation costs formal renunciation esenzione dal pagamento dei contributi rinuncia al reddito computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.,comporta l’estinzione del processo ex art.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ.,comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 2.
Art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.,comporta l’estinzione del processo ex art.
art. 391 cod. proc. civ
civ.,comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 2.
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Testo completo

ata dal controricorrente. RITENUTO CHE: 1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.,comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 2. non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc.civ., atteso che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente; 3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 set