Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, a local health authority, had filed the appeal but remained silent after the deadline for requesting a decision passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the notification of the proposal for judgment termination.
Parole chiave
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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24403/2019 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE AVEZZANO SULMONA L'AQUILA ASL 1, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SAN PANTALEO 3, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA SERRANI rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO SANTUCCI -ricorrente- contro BERARDINO BRUNO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato MARCO CAMARDA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO CROCETTA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 322/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di