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Ordinanza — n. 26809/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against public school salary cuts, ruling administrative discretion must respect statutory salary parity requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26809/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Italian ministries against a lower court ruling that ordered public schools to pay salary differences to staff. The ministries argued that the schools' state nature required applying standard collective bargaining agreements rather than the special regime allowing salary discretion. The court held that the superior law mandating salary parity with Type I European schools overrides the administrative power to set specific remuneration levels.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 11, l. n. 115/2009; Art. 6, comma 7, D.M. n. 138/2010: The administrative power to determine specific remuneration for special institutions is strictly conditioned by the superior statutory requirement to equip equal the salary treatment of comparable public personnel.

Parole chiave

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salary parity requirement special institution regime administrative discretion limits public employment law burden of proof allocation indennità scolastica diminuzione di stipendio contratto d'insegnamento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 11, l. n. 115/2009
138/2010 le Amministrazioni ricorrenti imputano alla Corte territoriale di aver disatteso l’argomento puntualmente dedotto in atti per cui la censurata decurtazione si poneva come attuativa del principio posto dall’art. 1, comma 11, l.
Art. 6, comma 7, D.M. n. 138/2010
civ.; - che la normativa non tollera limitazioni a seconda delle modalità, concorsuali o meno, attraverso cui si sia avuta l’assunzione; - che il citato orientamento espresso nella menzionata pronun cia è nel senso per cui il potere riconosciuto al consiglio di amministrazione della SEP dall’art. 6, comma 7, D.M.
Art. 3, 36 e 97 Cost.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
13486 del 17.5.2023, alla cui motivazionesui profili di maggiore dettaglio si rinvia ex art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., 30 ottobre 2011, n. 13533
Cass. n. 13486 del 17.5.2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22578-2019 proposto da: SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -ricorrenti - contro Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.22578/2019 Cron. Rep. Ud.07/07/2023 CC FERRARI ELEONORA, TADDEI CARLOTTA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA CRESCENZIO 17/A presso lo studio dell'Avvocato MICHELE CLEMENTE che le rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchè contro LEVATI LETIZIA, ANZOINO NICOLETTA, CITINO LEONARDO, BERNARD JULIE MARIE JOSE, VITTI MARICA, MUNOZ CRESPO, ANA CRISTINA, DI BIANCO ROSSANA; -intimati - avverso la sentenza n. 1092/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/02/2019 R.G.N. 257/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza dell’11 febbraio 2019, la Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Parma e accoglieva la domanda proposta da Letizia Levati ed altri 9 nei confronti della Scuola per l’Europa di Parma (SEP), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto la condanna della Scuola per l’Europa di Parma al pagamento, in relazione al lavoro dagli istanti prestato presso la medesima negli anni scolastici, da 2010/2011 a 2013/2014, delle differenze retributive maturate per essersi visti gli istanti, nel periodo indicato, corrispondere, in violazione dell’art. 1, comma 11, l. n. 115/2009, una retribuzione decurtata rispetto a quella prevista dalla tabella A del D.M. n. 138/2010 come dovuta al personale delle Scuole Europee di tipo I, in conformità a successive determinazioni della SEP, assunte in osservanza delle previsioni recate dallo stesso D.M. n. 138/2010 intese a riconoscere al consiglio di amministrazione della SEP la facoltà di determinare le retribuzioni del personale, previsioni di cui si chiedeva la disapplicazione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la correttezza del pronunciamento del primo giudice che, letto l’art. 1, comma 11, l. n. 115/2009 come inteso a riconoscere ai dirigenti, al personale docente, amministrativo tecnico e ausiliario,per la sola durata dell’incarico presso la SEP, da quella legge configurata come istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole Europee di tipo I, si era espresso per l’illegittimità e la disapplicazione degli atti, a muovere dal D.M. n. 138/2010, sottordinati nella gerarchia delle fonti che hanno derogato in senso peggiorativo, con riferimento ai distinti periodi in esame, la predetta disciplina; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono, la SEP, il M IUR ed il MEF affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, solo due degli originari istanti, Eleonora Ferrari e Carlotta Taddei, essendo gli altri rimasti intimati;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, le Amministrazioni rico rrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della legge n. 115/2009 e del D.M. n. 138/2010, imputano alla Corte territoriale la mancata considerazione del carattere statale della Scuola per l’Europa di Parma e della conseguente applicabilità del CCNL per il comparto; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., le Amministrazioni ricorrenti, lamentano l’incongruità logica e giuridica del convincimento della Corte territoriale circa lamancata giustificazione della diversità del trattamento retributivo rispetto al personale docente presso le Scuole Europee di tipo I; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 11, l. n. 115/2009, e 6, comma 7, D.M. n. 138/2010 le Amministrazioni ricorrenti imputano alla Corte territoriale di aver disatteso l’argomento puntualmente dedotto in atti per cui la censurata decurtazione si poneva come attuativa del principio posto dall’art. 1, comma 11, l. n. 115/2009 di equiparazione del trattamento retributivo con il personale docente delle Scuole Europee di tipo I, essendo conseguenza dell’analoga riduzione operata a far data dal 1° settembre 2011 presso le predette Scuole Europee; - che tutti gl i esposti motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 13486 del 17.5.2023, alla cui motivazionesui profili di maggiore dettaglio si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; - che la normativa non tollera limitazioni a seconda delle modalità, concorsuali o meno, attraverso cui si sia avuta l’assunzione; - che il citato orientamento espresso nella menzionata pronun cia è nel senso per cui il potere riconosciuto al consiglio di amministrazione della SEP dall’art. 6, comma 7, D.M. n. 138/2010 di determinare in concreto le retribuzioni del personale della stessa non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, relativa all’equiparazione al parametro retributivo rappresentato dalle Scuole Europee; - che , in questo contesto normativo, l’onere di provare che la contestata decurtazione del trattamento retributivo fosse rispettosa della prevista equiparazione, per essere stata essa effettivamente ed in concreto coerente con il trattamento applicato nell’ambito delle Scuole Europee,gravava sulle Amministrazioni ricorrenti, in linea con il riparto della regola sull’onere della prova in materia di adempimento delle obbligazioni (Cass, S.U., 30 ottobre 2011, n. 13533), sicché non è efficacemente censurata la decisione della Corte territoriale che sostanzialmente ha ritenuto inevaso tale onere; - ch e pertanto, il ricorso va rigettato, con attribuzione delle spese in favore delle sole controricorrenti, non avendo gli altri originari istanti svolto alcuna attività difensiva, spese che seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per c