Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 22666/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 22666/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case closure. The appellant, represented by multiple lawyers, challenged a lower court judgment against ENEL SPA and its Italian subsidiary, but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to rule that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case closure within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction of proceedings failure to request decision statutory time limit litigation costs spese di esecuzione accollo delle spese procedurali assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30465/2022 R.G. proposto da : BIANCHI GILBERTO, BRAMATI GILBERTO, CAROSI FLAVIANO, CHIURAZZO EDUARDO, D'ORTENZI EZIO, FALASCONI RENATO, FERRUCCI GIANCARLO, FREDDI SERAFINO, GATTAFONI MARONE, GIORGI ROBERTO, MARZOLI BRUNO, MORETTI ADOLFO, PACIOTTI GIORGIO, PETRELLA FEDERICO, PIETROPAOLI PIERINO, RAMPICHINI CLAUDIO, SANTONI EMORE, TASSI URBANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA, 195, presso lo studio dell’avvocato PARPAGLIONI MARA (PRPMRA72H55H501N) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI STASI ANTONIO (DSTNTN62C25A271Y), FREDDI FABIO (FRDFBA76C03A271L) -ricorrente- contro ENEL SPA, elettivamente domiciliato in Roma Via Po 25/B, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GENTILE IOLANDA (GNTLND71P68H501M) -controricorrente- nonchè contro ENEL ITALIA SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2980/2022 depositata il 07/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acc