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Decreto — n. 20083/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses social security appeal due to plaintiff's withdrawal and lack of interest.

Numero d'incarto Decreto — n. 20083/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinct because the plaintiff formally withdrew from the case and lost interest in continuing. The appellant, representing a social security dispute against INPS, had previously opted for a simplified procedure but subsequently abandoned the litigation. Consequently, the court applied procedural rules to terminate the case without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When a party withdraws from the proceedings and loses interest in the continuation of the litigation, the court must declare the process extinct.

Parole chiave

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procedural extinction withdrawal of plaintiff loss of interest simplified procedure social security dispute Code of Civil Procedure termination of proceedings estinzione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

o nella causa vertente tra: GRIFFO GERARDA, rappresentatae difesa dall’Avv. Giorgio Guarnaschelli , domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Angelico 35, giusta procura in atti; ricorrente contro INPS Istituto della Previdenza sociale intimato Avverso la sentenza n.807-2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 5.3.2021, R.G. 1948- 2019; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrenteche ha aderito alla DEFINIZIONE AGEVOLATA e che non ha più interesse alla prosecuzione del giudizioe che l’INPS è rimasto intimato;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituitae li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12 luglio 2023 Il Presidente Guido RAIMONDI