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Ordinanza — n. 16966/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding interruption of prescription by a debt collection letter lacking specific amount details.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16966/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Libra Editrice against the Rome Court of Appeal's decision. The lower court found that a 2010 letter served to the journalist's employer interrupted the five-year prescription period, despite the letter omitting the specific debt amount. The court ruled that such an omission does not invalidate the letter's status as a valid interruption of prescription, provided it clearly identified the debt and demanded performance. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 2943 c.c.; Art. 3 L. 335/1995: A letter interrupting the five-year prescription period is valid if it is addressed to the obligor, clearly identifies the debt, and demands performance, without requiring the specific mention of the amount.

Parole chiave

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interruption of prescription five-year limitation period debt collection letter subordination of employment Cassation appeal dismissal apprezzamento arbitrario delle prove motivo vertente sullo sviamento di potere forza probatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 1219 c.c.
Art. 2943 c.c.
Art. 2948 c.c.
Art. 3 L. 335/1995
Art. 2094 c.c.
Art. 2697 c.c.
2094 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c.”; la Corte territoriale, secondo la società ricorrente, avrebbe trascurato i chiari indizi di autonomia del rapporto giornalistico i quali erano emersi dall’istruttoria (v.
Art. 115 cod. proc. civ.
n.13897 del 2020); il secondo motivo è inammissibile; la ricorrentechiede, in realtà, un riesame dei fatti di causa; seppure volesse valutarsi la doglianza di cattivo uso dei poteri istruttori da parte del giudice del meritoquale violazione dell’art. 115 cod.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 380 bis1 cod. proc. civ.
art. 2094 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13897 del 2020
Cass. n. 26769 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 35814-2018 proposto da: LIBRA EDITRICE S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 98, presso lo studio dell'avvocato MARCO COCILOVO, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO DI MONACO; - ricorrente - contro I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZI ONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell'avvocato RENATO VAGNARELLI, che lo Oggetto Contributi previdenza R.G.N. 35814/2018 Cron.

Rep. Ud. 28/04/2023 CC rappresenta e difende; - controrico rrente - avverso la sentenza n. 2841/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2018 R.G.N. 3712/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE. R.G.35814/2018 RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, harigettato l’opposizione proposta dalla società “LIBRA EDITRICE s.c.a r.l.” avverso il decreto ingiuntivo contenente l’intimazione di pagamento all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (d’ora in avanti INPGI ) dei con tributi previdenziali attinenti alla posizione del giornalista Marco Malaspina il cui rapporto di lavoro era cessato il 16 ottobre 2006; diversamente dal primo giudice, la Corte territoriale ha riconosciuto la natura di atto interruttivo della prescrizione quinquennale alla raccomandata del 10.12.2010 con cui l’ente aveva messo in mora la società, ritenendo che tale atto possedesse tutti i requisiti richiesti dalla leggea tal fine; nel merito, la stessa Corte ha accertato, sulla base delle risultanze testimoniali acquisite al giudizio, la natura subordinata del rapporto di lavoro del Malaspina, essendo risultato il suo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “LIBRA EDITRICE s.c.a r.l.” sulla base di due motivi; l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” ha depositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.).CONSIDERATO CHE: il primo motivo deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219, 2943 e 2948 c.c., nonché dell’art. 3 della l. n. 335/1995 ss.mm.”; la ricorrente contesta l’attribuzione del valore di messa in mora della raccomandata del 10.12.2010 ai fini dell’interruzione del decorso della prescrizione quinquennale, in quanto essa non conteneva l’indicazione dell’importo oggetto dell’intimazione di pagamento; il secondo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c.”; la Corte territoriale, secondo la società ricorrente, avrebbe trascurato i chiari indizi di autonomia del rapporto giornalistico i quali erano emersi dall’istruttoria (v. p. 8 -10 ric.); il primo motivo è infondato; il provvedimento ha correttamente affermato come l’indicazione dell’entità del debito non costituisc a requisito essenziale dell’atto di messa in mora; che la raccomandata in oggetto aveva, pertanto,valore interruttivo in quanto :

a) era diretta al soggetto obbligato, b) indicava con chiarezza l’oggetto della pretesa c) rivolgeva una inequivocabile intimazione ad adempiere;che tanto basta ad attribuire all’atto natura interruttiva della prescrizione, non richiedendo la legge formule sacramentali né l’osservanza di particolari adempimenti (ex multis, cfr., Cass. n.13897 del 2020); il secondo motivo è inammissibile; la ricorrentechiede, in realtà, un riesame dei fatti di causa; seppure volesse valutarsi la doglianza di cattivo uso dei poteri istruttori da parte del giudice del meritoquale violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., essa andrebbe comunque dichiarata inammissibile, atteso che la ricorrente non lamenta che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, haposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, bensì che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, attività, peraltro,consentita dall’art. 116 cod.proc. civ. (Cass. n.26769 del 2018); il ricorso va, pertanto, rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso , a norma del com