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Ordinanza — n. 11246/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of ultra petizione and invalid interruption of prescription by notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11246/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Francesco Calcagni's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his prescription defense regarding social security contributions. Calcagni argued that the court erred in attributing interruptive value to a mortgage inscription and committed ultra petizione by ruling on years not explicitly claimed. The court found the first argument invalid because the lower court relied on the notification of the inscription, not the inscription itself, and dismissed the second due to missing factual transcripts of the original claims in the cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 2943 c.c.; Art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.: A mere mortgage inscription lacks interruptive value for prescription unless notified to the debtor, and appeals must include factual transcripts of prior proceedings to avoid ultra petizione.

Parole chiave

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interruption of prescription notification of mortgage ultra petizione social security contributions cassation admissibility mantenimento della previdenza credito di contributi diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2943 c.c.
Art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma
art. 2943 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14213 del 2022
Cass. n. 14213 del 2022) – dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che, nel caso di specie, la valenza interruttiva è stata dai giudici territoriali attribuita non già alla semplice iscrizione dell’ipoteca, ma alla sua notificazione (si veda il riquadro contenuto a pag.
Cass. S.U. n. 7514 del 2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11686/2016 R.G. proposto da: CALCAGNI FRANCESCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente- contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, EQUITALIA CENTRO S.P.A.; -intimati- avverso la sentenza n. 1101/2015 di CORTE D'APPELLO di L'AQUILAdepositata il29/10/2015 R.G.N. 858/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 29.10.2015, la Corte d'appello dell’Aquila, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso con cui l’Avv. Francesco Calcagni aveva chiesto dichiararsi la prescrizione di contributi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e già oggetto di cartelle esattoriali non tempestivamente opposte; che avverso tale pronuncia l’Avv. Francesco Calcagni ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un articolato motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso, mentre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, a seguito della rinotifica del ricorso per cassazione disposta con ordinanza dell’11.1.2022, è rimasta intimata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico articolato motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione di legge e insufficienza di motivazione per avere la Corte di merito attribuito efficacia interruttiva della prescrizione all’iscrizione ipotecaria eseguita in suo danno dall’agente della riscossione, nonché vizio di ultrapetizione per avere i giudici territoriali confermato la pronuncia di prime cure anche nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione di prescrizione dei contributi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, per i quali tuttavia non era stata formulata alcuna domanda; che il motivo è infondato nella parte in cui lamenta che i giudici territoriali abbiano attribuito valenza interruttiva della prescrizione all’iscrizione ipotecaria, atteso che – fermo restando il prin cipio secondo cui la mera iscrizione di ipoteca, pur dimostrando l'intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c., non essendo diretta al debitore e non essendo all’uopo sufficiente il compimento di un atto da questi semplicemente conoscibile (così da ult.

Cass. n. 14213 del 2022) – dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che, nel caso di specie, la valenza interruttiva è stata dai giudici territoriali attribuita non già alla semplice iscrizione dell’ipoteca, ma alla sua notificazione (si veda il riquadro contenuto a pag. 5 della sentenza, dove l’atto interruttivo è individuato nella “Not.[ificazione] Iscriz.[ione] Ipoteca 13.10.09”); che il motivo è invece inammissibile nella parte in cui denuncia un vizio di ultrapetizione, dal momento che né il ricorso introduttivo del giudizio né il ricorso in appello risultano trascritti nel ricorso per cassazione, nemmeno nella parte necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, né si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essi in atto si troverebbero, in spregio alla previsione di cui all’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.; che il ricorso, pertanto, va rigettato; che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo la Cassa svolto alcuna attività difensiva e dovendo la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione reputarsi effettuata per mera litis denuntiatio, in ragione dell’estraneità dell’agente della riscossione alle liti concernenti il merito della pretesa contributiva (Cass.

S.U. n. 7514 del 2022); che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma