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Ordinanza — n. 7702/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiffs' voluntary withdrawal, extinguishing the proceeding and awarding costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7702/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following formal declarations of withdrawal by the plaintiffs, Maria Teresa Aricò and Eleonora Marioncini. Although the withdrawal technically did not meet the strict requirements of Article 391, paragraph 4 of the Code of Civil Procedure, the court ruled that the spontaneous desistance justified cost compensation without a specific request from the Ministry. Consequently, the proceedings terminated, and the unified contribution was not doubled as the statutory conditions for such an increase were not met.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A voluntary withdrawal by the plaintiff extinguishes the proceedings, and the court may order cost compensation ex officio even without the opposing party's request, while precluding the doubling of the unified contribution when the extinction is not explicitly listed in the relevant regulation.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of proceedings cost compensation unified contribution Cassation appeal desistance civil procedure desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8955/2019 proposto da: ARICÒ Maria Teresa e MARIONCINI Eleonora, elettivamente domiciliate in Roma, via S. Tommaso D’Aquino n. 47, presso lo studio degli avv. Michele Bonetti e Santi Delia, che le rappresentano e difendono per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA ed UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA –AMBITO TERRITORIALE DI LODI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati ex legein Roma, via de i Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1134/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/09/2018; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio del 3/2/2023 dal Consigliere Dott.

ANDREA ZULIANI; Oggetto LAVORO PRECARIO SCUOLA R.G.N.8955/2019 Cron. Rep. Ud.02/03/2023 CC– Aula B rilevato i difensori delle ricorrenti hanno depositato dichiarazioni di rinuncia al ricorso sottoscritte da tutte le clienti e notificate al controricorrente, dichiarando di non avere più interesse alla domanda; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto; ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che –pur in mancanza di accettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c. – l’esito del giudizio determinato dalla spontanea desistenza per fatti sopravvenuti giustifica la compensazione, anche in mancanza di diversa istanza da parte del Ministero controricorrente successiva alla notificazione dell’atto abdicativo; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese del presente giudi