Italian court dismisses appeal and orders costs due to plaintiff's withdrawal and lack of double fee prerequisites.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinct following the plaintiff's withdrawal and the defendant's failure to accept it. The plaintiff had previously appealed a second-instance judgment, but the procedural prerequisites for the exceptional double court fee were not met. Consequently, the court ordered the plaintiff to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and the double court fee applies only to typical rejections, not to withdrawn appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o nella causa vertente tra: TAVASSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Galati 100/C presso lo studio dell’avvocato Anna D’ALISE, rappresentato e difeso dall’avvocato Bartolo Giuseppe SENATORE, giusta delega in atti; ricorrente contro COMUNE DI GRUMO NEVANO,in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo 18 presso lo studio dell’avvocato Nunzio RIZZO che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Amalia RIZZO, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 4457/2019 della Corte diAppello di Napoli depositata l’08.10.2019 N.R.G. 5074/2014.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quantotale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile , pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.800,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 9 gennaio 2023 Il Presidente Guido RAIMONDI