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Decreto — n. 775/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and orders costs due to plaintiff's withdrawal and lack of double fee prerequisites.

Numero d'incarto Decreto — n. 775/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinct following the plaintiff's withdrawal and the defendant's failure to accept it. The plaintiff had previously appealed a second-instance judgment, but the procedural prerequisites for the exceptional double court fee were not met. Consequently, the court ordered the plaintiff to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and the double court fee applies only to typical rejections, not to withdrawn appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings double court fee legal costs CPC articles 390 391 riduzione delle spese giudiziarie ripetibili dell'avvocato spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/11/2015, n. 23175
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Testo completo

o nella causa vertente tra: TAVASSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Galati 100/C presso lo studio dell’avvocato Anna D’ALISE, rappresentato e difeso dall’avvocato Bartolo Giuseppe SENATORE, giusta delega in atti; ricorrente contro COMUNE DI GRUMO NEVANO,in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo 18 presso lo studio dell’avvocato Nunzio RIZZO che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Amalia RIZZO, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 4457/2019 della Corte diAppello di Napoli depositata l’08.10.2019 N.R.G. 5074/2014.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quantotale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile , pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.800,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 9 gennaio 2023 Il Presidente Guido RAIMONDI