Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the 60-day Fornero procedure deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing occurred after the mandatory 60-day deadline established by the Fornero procedure. The lower court had confirmed the dismissal of Angela Di Giamberardino's claim against the Lazio Region regarding her disciplinary dismissal for falsified medical certificates. The Court ruled that the appeal was untimely as it was notified on October 5, 2020, well past the deadline triggered by the May 19, 2020, judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 62, I. n. 92/2012; Art. 1, comma 58, I. n. 92/2012: Appeals filed under the Fornero procedure must be lodged within sixty days of the judgment's communication, and failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te SENTENZA sul ricorso 26816-2020 proposto da: DI GIAMBERARDINO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FALERIA 17, presso lo studio dell'avvocato MANFREDO PIAllA (Studio legale PIAZZA - PALMA - DE VINCENTI), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUERRINO PETILLO; 2022 - ricorrente - 3899 contro REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA n.27, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1051/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2020 R.G.N. 193/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 19 maggio 2020 la Corte d'Appello di Roma, all'esito del reclamo di cui all'art. 1, comma 58 I. n. 92/2012, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da Angela Di Giamberardino nei confronti della Regione Lazio, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole in relazione all'addebito dato dall'aver giustificato le assenze dal lavoro con certificazioni false e la reintegrazione nel posto di lavoro.
La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provato l'addebito contestato mediante la dichiarazione del medico intesa a disconoscere l'apparente provenienza dal medesimo dei certificati presentati a giustificazione dell'assenza dalla Di Giamberardino ed il riconoscimento del medesimo addebito da parte della stessa Di Giamberardino nelle giustificazioni, nell'audizione e nel ricorso introduttivo del giudizio ed escluso la violazione dell'art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 in relazione alla mancata considerazione della condotta dell'istante durante l'intero rapporto lavorativo.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Di Giamberardino, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Lazio. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Prendendo le mosse, stante la priorità logica e giuridica della questione, dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto sollevata nel suo controricorso dalla Regione Lazio, se ne deve rilevare la fondatezza tenuto L conto che la controversia è stata trattata, sin daYprimo grado, secondo il rito c.d.
Fornero, con conseguente applicazione, a pena di decadenza, del termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica della stessa se anteriore, per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 1, comma 62, I. n. 92/2012 (cfr., da ultimo, Cass.n. 32263/2019), termine che nella specie decorre dal 19 maggio 2020 data in cui la sentenza, emessa il medesimo giorno, è stata comunicata alle parti dalla cancelleria e che pertanto risulta ampiamente decorso alla data del 5 ottobre 20020 allorché il ricorso per cassazione è stato notificato.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da sit.A parte delrricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c