Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 296/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement agreement ending the dispute and extinguishing the contested matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 296/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cessation of the disputed matter following a settlement agreement between the Provincial Agency and the employee. The parties had previously reached a transactional accord to definitively extinguish all controversies, including the pending cassation appeal. Consequently, the court ruled that the conditions for the appeal no longer existed, leading to the dismissal of the case and compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002; When parties reach a settlement agreement that definitively extinguishes the controversy, the conditions for the doubling of the unified contribution are not met, and the cassation appeal is declared without effect.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessation of matter settlement agreement extinguishment of dispute unified contribution cassation appeal dismissal lavoro a tempo determinato riduzione dell'orario di lavoro controversie di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24.12.12 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 8980/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ULA B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 603/2017 R.G. proposto da: AGENZIA PROVINCIALE FROSINONE FORMAZIONE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO N. 2, presso lo studio degli avvocati GAETANO CAPPUCCI e ITALICO PERLINI che la rappresentano e difendono -ricorrente- contro CIARDO ORIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, N.23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 1721/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 23/06/2016 R.G. n. 4288/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.

SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:1.con sentenza in data 23 giugno 2016 n. 1721 la Corte d' a ppello di Roma accoglieva l’appello proposto da Oriana Ciardo e, per l’effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiarava sussistente inter partesun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.10.2007, con mansioni di collaboratrice am ministrativa organizzativa, ordinando all’Agenzia Provinciale Frosinone Formazione di riammettere in servizio la lavoratrice in menzione , in favore della quale riconosceva altresì un’indennità risarcitoria commisurata a n. 12 mensilità dell’ultima retribuzioneglobale di fatto;

2. ha proposto ricorso per la cassazione l’Agenzia Provinciale Frosinone Formazione sulla base di due motivi, ai quali l’intimata ha resistito con controricorso; 3.successivamente le parti (rispettivamente, la controricorrente , con nota dell’8.11.2022, e la ricorrente, con nota 29.11.2022 ) ha nno depositato verbaledi conciliazione presso l’Ispettorato T erritoriale del Lavorodi Frosinone, debitamente sottoscritto in tale sede , e d ha nno concordemente chiesto emettersi pronuncia di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

CONSIDERATO CHE: 1.dalla scrittura privata allegata al verbale di conciliazione, in data 10.3.2017, dinanzi alla Commissione provinciale di Concilia zione presso l'Ispettorato Territoriale di Frosinone risulta che, in relazione alla presente controversia, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo; in particolare, nell'ambito di tale accordo, l’Agenzia Provinciale Frosinone Formazionee la Ciardo si sono impegnate a non proseguire il contenzioso di cui alla premessa , dandosi atto reciprocamente « dell’estinzione totale e definitiva di ogni controversia», ivi compresa quella introdotta con il ricorso per cassazionein atti;2. la definizione transattiva della lite determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

3. le spese del giudizio sono compensate in conformità con le determinazioni transattive;

4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24.12.12 n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perché il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l'integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa fra le parti le