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Ordinanza — n. 4183/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's award of excessive litigation costs due to lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4183/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Education's appeal against a lower court judgment that ordered the return of funds and awarded significant litigation costs to a former employee. The appellant argued the awarded costs were excessive and violated procedural rules regarding cost calculation. The court found the lower court failed to provide adequate reasoning for the substantial deviation from standard cost tables, necessitating a new trial to properly assess the expenses.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c.; Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.: When litigation costs awarded significantly exceed standard table values, the court must provide specific reasoning explaining the deviation; absence of such motivation renders the judgment voidable.

Parole chiave

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litigation costs procedural nullity lack of motivation cost calculation appellate review civil procedure excessive awards sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cpc, in relazione all'art.
Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
132 cpc, in relazione all'art. 360 co.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
132 cpc, in relazione all'art. 360 co.
Art. 13 co. 6 legge n. 247/2012
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 co. 6 legge n. 247/2012, in relazione all'art.
Art. 380 bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8146/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24330-2021 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro ro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - COOtrO PETRUZZELLI PAOLA; - intimata - avverso la sentenza n. 219/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1.Con la sentenza emessa il 2.2.2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con cui era stato annullato il provvedimento disciplinare irrogato il 10.32014 e ha conseguentemente condannato il MIUR alla restituzione, in favore di Petruzzelli Paola, della somma di euro 350,00 oltre accessori; ha annullato, inoltre, il provvedimento disciplinare del 15.9.2015 condannando l'Amministrazione resistente alla restituzione, in favore della predetta Petruzzelli, della somma di euro 4.460,73 oltre accessori; ha condannato il MIUR al pagamento, in favore della dipendente, di euro 400,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e di euro 25.999,55, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; ha condannato, infine, l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 40.000,00, oltre rimborso forfettario e accessori. 2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Istruzione affidato a due motivi.

Paola Petruzzelli non ha svolto attività difensiva.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1.1 motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere la Corte di appello omesso ogni motivazione in merito allo scostamento dell'importo, liquidato per le spese di lite, così evidente rispetto ai valori medi indicate nelle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 co. 6 legge n. 247/2012, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere ritenuto la Corte distrettuale che il valore della causa era compreso tra i 26.000 ed i 52.000 euro per cui, anche volendo considerare le quattro fasi del giudizio, l'ammontare delle spese si sarebbe dovuto aggirare intorno ai 14.000 euro circa. 4.1 due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati. Ric. 2021 n. 24330 sez. ML - ud. 20-12-2022 -2- 5.Avendo, infatti, riguardo allo scaglione in cui era compreso il valore della causa nel giudizio di secondo grado (tra il 26.000,01 e i 52.000,00 euro) per essere liquidato l'importo di euro 40.000,00 per le spese di lite, risultante dalla gravata sentenza, ben oltre i limiti massimi, era necessaria una adeguata motivazione che desse conto dello scostamento notevole dai valori medi indicati quali parametri di riferimento nelle tabelle (per tutte Cass. n 8146/2020). 6.Tale motivazione, nel provvedimento impugnato, è totalmente assente per cui, sul punto, la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che procederà ad una nuova liquidazione attenendosi ai principi sopra indicati e provvederà, altresì, anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso i