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Ordinanza — n. 2192/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses a jurisdiction regulation against a Peace Judge's decision on value limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2192/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction regulation inadmissible, ruling that a Peace Judge's decision on value limits cannot be challenged via this specific procedural remedy. The appellant, a contractor, sought to transfer the case to a higher court because the contract value exceeded the Peace Judge's statutory limit under Article 7 of the Code of Civil Procedure. The Court held that such decisions are only appealable under Article 339 and explicitly excluded jurisdiction regulations, citing recent precedents that reinforce this restriction for Peace Judges.

Regesto Legislator

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Art. 46 c.p.c.; Art. 339 c.p.c.; The decision of a Peace Judge on jurisdiction based on value limits is inadmissible via jurisdiction regulation and must be appealed under Article 339 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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Peace Judge jurisdiction value limit threshold jurisdiction regulation inadmissibility Code of Civil Procedure contract dispute transfer contratto di manutenzione aggiudicazione d'appalto edile mercede del perito

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1°, c.p.c.
Art. 46 c.p.c.
L a statuizione sullacompetenza resa dal giudice di pace non può essere, infatti, impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, dev’essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell’art. 46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt.
Art. 339 c.p.c.
La decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, può essere, invero, impugnata soltanto con l’appello, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c.,ma non a mezzo del regolamento di competenza (Cass.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
La Corte, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.
l. n. 228/2012
1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 46 c.p
L a statuizione sullacompetenza resa dal giudice di pace non può essere, infatti, impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, dev’essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell’art. 46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt.
art. 339 c.p
La decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, può essere, invero, impugnata soltanto con l’appello, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c.,ma non a mezzo del regolamento di competenza (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 711 del 2021
non si applicano nei giudizi davanti a quelgiudice (Cass. n. 711 del 2021).
Cass. n. 23062 del 2018
339 c.p.c.,ma non a mezzo del regolamento di competenza (Cass. n. 23062 del 2018).Ric.
Cass. n. 13636 del 2020
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Testo completo

iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7842/2022proposto da: DITTA N. E D. DI NOTARISTEFANO DONATO, rappresentat a e difesa da ll’A vvocato LUIGI FABRIZIO IZZINOSA per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA SANDRO PERTINI I TRAVERSA N. 27 IN MASSAFRA; -intimato - avverso SENTENZA n. 509/2022 del GIUDICE DI PACE DI TARANTO, depositata il 28/2/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 1/12/2022; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, il quale ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;

FATTI DI CAUSA 1.1. Il giudice di pace di Taranto, con la sentenza in epigrafe, definitivamente pronunciando sull’opposizione a Ric. 2022n. 7842 Sez. 6 - 2, CC del 1° dicembre 2022 decreto ingiuntivo proposta dal Condominio di via Sandro Pertini I Traversa n. 27 in Massafra, ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del tribunale di Taranto. 1.2. Il giudice, in particolare, ha ritenuto che la delibazione sulla fondatezza della domanda azionata con il giudizio monitorio, avente ad oggetto il residuo compenso richiesto dalla Ditta N. e D. di Notaristefano Donato per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla stessa presso l’edificio condominiale, non p otesse prescindere dall’esame puntuale del contratto di appalto, il cui prezzo , tuttavia, era superiore al limite di competenza massima di competenza per valore del giudice di pace stabilito dall’art. 7, comma 1°, c.p.c. . 1.3.

La Ditta N. e D. di Notaristefano Donato, con ricorso notificato in data 31/3/2022, ha proposto, per due motivi, regolamento di competenza. 1.4. Il Condominio di via Sandro Pertini I Traversa n. 27 in Massafra è rimasto intimato. 1.5. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso è inammissibile. L a statuizione sullacompetenza resa dal giudice di pace non può essere, infatti, impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, dev’essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell’art. 46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quelgiudice (Cass. n. 711 del 2021).

La decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, può essere, invero, impugnata soltanto con l’appello, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c.,ma non a mezzo del regolamento di competenza (Cass. n. 23062 del 2018).Ric. 2022n. 7842 Sez. 6 - 2, CC del 1° dicembre 2022 3. Nulla per le spese di giudizio, in mancanza di formale difesa da parte del Condominio.

4. La Corte, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. n. 13636del 2020).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità de l ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso Così deciso a Rom