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Ordinanza — n. 1864/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows claim for equitable compensation by correcting the one-year statute of limitations calculation for pre-2009 judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1864/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the claim for equitable compensation by quashing the lower court's dismissal based on a procedural error in calculating the statute of limitations. The appellant argued that the long limitation period applicable to judgments before July 2009, combined with pandemic suspensions, rendered the claim timely. The court agreed, noting the judgment became final on December 22, 2020, making the June 2021 filing valid under the six-month rule.

Regesto Legislator

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Art. 4, n. 89/2001; Art. 327, co. 1 cod. proc. civ.; Art. 46, co. 17, l. n. 69/2009; Art. 83, co. 2, d. l. n. 18/2020: The statute of limitations for equitable compensation claims depends on the date of finality of the underlying judgment, which for pre-2009 cases follows the one-year rule rather than the six-month rule, and must account for legislative suspensions.

Parole chiave

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equitable compensation claim statute of limitations passage into finality long limitation period pandemic suspension Cassation quashing procedural error correction istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 4, n. 89/2001
Computata la sospensione in parola, della complessiva dura di due mesi e due giorni, ne deriva che la domanda d’indennizzo, proposta il 25/6/2021, risultava tempestiva, poiché rispettosa del termine decadenziale di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza presupposta, di cui all’art. 4, n. 89/2001.
Art. 327, co. 1 cod. proc. civ.
civ., assumendo che tenuto conto del termine lungo di cui all’art. 327, co.
Art. 46, co. 17, l. n. 69/2009
termine lungo per il passaggio in giudicato da un anno a sei mesi (art. 46, co.
Art. 83, co. 2, d. l. n. 18/2020
Di conseguenza la sentenza presupposta sarebbe passata in giudicato il 22/1/2021, ove non si fosse dovuto tener conto della sospensione per l’emergenza Covid dal 9 marzo all’11 maggio del 2020 (art. 83, co. 2, d. l. n. 18/2020, modificato dal successivo d.
d. l. n. 23/2020
18/2020, modificato dal successivo d. l. n. 23/2020).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10710-2022 proposto da: PRIMAVERA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Serrardifalco, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FAVA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 07/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO. Il relatore haformulato una proposta nei termini seguenti: Osserva La Corte d’appello di Roma, in composizione collegiale, rigettò l’opposizione avanzata da Fabrizio Primavera avverso il decreto monocratico che ne aveva dichiarato inammissibile la domanda d’equa riparazione, sul presupposto della tardività della stessa. Il Primavera ricorre avverso il decreto collegiale sulla base d’unitaria censura, con la quale denuncia violazione degli artt. 58, co. 1, l. n. 69/2009 e 327 cod. proc. civ., assumendo che tenuto conto del termine lungo di cui all’art. 327, co. 1, cod. proc. civ., applicabile “ratione temporis” e della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale Covid, al momento della presentazione dell’istanza non era decorso un semestre dal passaggio in giudicato della sentenza d’appello presupposta.

Il Ministero resiste con controricorso. Il ricorso è manifestamente fondato. Il processo presupposto venne definito con la sentenza della Corte d’appello n. 7215, pubblicata il 21/11/2019; or poiché il giudizio di primo grado risulta essere stato introdotto con atto di citazione notificato il 14/6/2007, quindi in epoca anteriore alla novella del 2009 che ebbe a ridurre il cd. termine lungo per il passaggio in giudicato da un anno a sei mesi (art. 46, co. 17,l. n. 69/2009, con decorrenza dal 4/7/2009 e con applicazione ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore), in tal senso modificando l’art. 327, co. 1, cod. proc. civ.., il passaggio in giudicato della sentenza in discorso deve collocarsi un anno e trentuno giorni (tenuto conto della sospensione feriale) dopo la sua pubblicazione.

Di conseguenza la sentenza presupposta sarebbe passata in giudicato il 22/1/2021, ove non si fosse dovuto tener conto della sospensione per l’emergenza Covid dal 9 marzo all’11 maggio del 2020 (art. 83, co. 2, d. l. n. 18/2020, modificato dal successivo d. l. n. 23/2020). Computata la sospensione in parola, della complessiva dura di due mesi e due giorni, ne deriva che la domanda d’indennizzo, proposta il 25/6/2021, risultava tempestiva, poiché rispettosa del termine decadenziale di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza presupposta, di cui all’art. 4, n. 89/2001.

Non inficiano la fondatezza del ricorso le osservazioni del resistente:

a) non coglie nel segno la denuncia di non autosufficienza, stante che il ricorrente ha puntualmente indicato la data di deposito della domanda d’equa riparazione;

b) non si versa nell’ipotesi di revocabilità della sentenza, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., essendo la Corte locale caduta in errore di diritto nel reputare che il termine lungo per il passaggio in giudicato fosse di sei mesi, invece che di un anno, né consta essere caduta in errore quanto alla data della pubblicazione della sentenza del giudizio presupposto, né in ordine alla data di presentazione del ricorso per l’equo indennizzo. . Il Collegio condivide la proposta - dovendosi solo emendare un mero errore materiale quanto al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo presupposto in data 21/11/2019 (non impugnata), da individuarsi non nel 22/1/2021, bensì nel 22/12/2020. In ragione di quanto sopra il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudi