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Decreto — n. 35726/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic listing in tax court's closure list.

Numero d'incarto Decreto — n. 35726/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings extinguished after the lower court listed the case in the tax authority's mandatory closure list. The plaintiff argued for a hearing, but the court found that the listing itself, per the 2022 law, confirmed the case's regular conclusion and absence of denial. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The automatic inclusion of a case in the tax authority's closure list constitutes a definitive extinction of the civil proceedings, barring further hearings unless explicitly requested by the parties.

Parole chiave

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procedural extinction tax court closure list automatic case dismissal civil procedure law mandatory listing effect procedura giudiziaria tributaria antiparassitari e biocidi ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4319/2023 R.G. proposto da : BIOFACTORY M.E. S.R.L., CICOLELLA ANNA, rappresentie difesi dell’ Avv REGINA PASQUALE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avvocatura Generale Dello Stato. avverso SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG. PUGLIA n.1947 /26 /2022 depositata il 18/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 15/12/2023 Il Presidente