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Decreto — n. 35693/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax appeal extinguished by automatic declaration of tax debt extinction under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 35693/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the automatic declaration of tax debt extinction under the new legislative framework. The lower court ruled that the insertion of the case into the official list of extinguished proceedings, pursuant to the specific article of the 2023 decree, confirmed the regular termination of the dispute without any pending objections. Consequently, the State Agency's appeal against the judgment of extinction was rejected as the procedural basis for the case no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the official list of extinguished proceedings automatically terminates the civil process, rendering subsequent appeals against the extinction judgment inadmissible.

Parole chiave

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tax debt extinction automatic process termination legislative decree 2023 civil procedure extinction State Agency appeal contenzioso tributario lite in materia di tariffa arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
MARCHE n.1377/ 05/ 2021 depositata il 12/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12379/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro NUOVO PANIFICIO ADRIATICO SRLrappresentata e difesa dagli Avvocati MARCHIONNI Achille, SANCHIONI CLAUDIO e PIERLEONI ROBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.1377/ 05/ 2021 depositata il 12/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/12/2023 Il Presid