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Decreto — n. 35216/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax litigation extinguished by administrative act listing case closure.

Numero d'incarto Decreto — n. 35216/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the underlying tax litigation had already been extinguished by an administrative act. The lower court found that the Agenzia delle Entrate's inclusion of the case in a specific list confirmed its regular termination under the 2022 law, leaving no active dispute to review. Consequently, the Cassation court upheld the dismissal, ruling that the procedural extinction precluded any further judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: When a tax litigation is extinguished by an administrative act confirming its termination, the process is definitively closed and parties cannot request a hearing to revive the proceedings.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative closure act procedural termination Corte di Cassazione decreto di estinzione procedura giudiziaria tributaria tempestività della tassazione fiscale procedura di liquidazione dei conti

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14594/2022 R.G. proposto da BALLONE GINA, rappresentata e difesa dagli avvocati BARBETTA DARIO eFORMICA AMORI ALBERTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Abruzzo SEZ.DIST. Pescara n. 803 /07 /2021 depositata il 29/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO