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Decreto — n. 34739/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax collection case extinguished by automatic declaration of extinction under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 34739/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the tax authority's submission of a declaration of extinction to the legislative list. The lower court ruled that the process terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which governs the accelerated extinction of tax litigation. Consequently, the plaintiff's appeal against the tax agency was rejected as the legal dispute had already concluded in the forms prescribed by the new statute.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The civil procedure is automatically extinguished upon the transmission of a declaration of extinction to the legislative list, terminating the litigation without the need for a specific judicial ruling on the merits.

Parole chiave

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automatic extinction of proceedings tax litigation acceleration declaration of extinction legislative list transmission procedural termination Law 197 2022 civil procedure dismissal procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14940/2022 R.G. proposto da : NEGRO ABBILIAMENTO IN PELLE DI NEGRO LUIGI C. SNC, rappresentata e difesa dall’AvvocatoADAMO CARMELINA contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO SEZ.DIST. VERONAn.1491/02/2021depositata il 06/12/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESS