Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination rules in the new procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished, ruling that the procedural code's automatic termination rules applied despite the taxpayer's appeal. The lower court had already determined the case ended based on the transmission of the list of extinguished judgments, noting no formal objection was filed. Consequently, the Supreme Court upheld this outcome, confirming that the procedural mechanism for automatic extinction took precedence over the taxpayer's request for a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The automatic extinction of tax proceedings upon the transmission of the list of extinguished judgments prevails over party requests for a hearing, terminating the process and assigning costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14234/2022 R.G. proposto da : STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO PENTADENT, rappresentato e difeso dall'avvocato BUGAMELLI ANDREA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n.944/ 02/ 2021 depositata il 03/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC