Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the Agenzia delle Entrate's request to reduce procedural timelines. The lower court ruled that the case's inclusion in a specific legislative list confirmed its regular conclusion under Article 1 of Law No. 197/2022, noting no formal objection was raised. Consequently, the court held the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed in the statutory schedule for extinguishment without formal objection, the proceedings terminate automatically and costs remain with the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6684/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro TAMBURRANO STEFANO, rappresentato e difeso nel precedente grado di giudizio dal dott. MEGHA NICOLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia SEZ.DIST. L ecce n. 3400/22/2022 depositata il 14/12/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P