Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing in the list of terminated cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished after the lower court confirmed the automatic inclusion of the case in the list of terminated judgments. The plaintiff argued against the dismissal, but the court found that the statutory list explicitly documented the regular conclusion of the dispute without any pending objections. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The inclusion of a case in the statutory list of terminated judgments automatically extinguishes the proceedings, barring further litigation unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27783/2022 R.G. proposto da EREDI DI GIUSEPPE DE GAETANI DI PIETRO DE GAETANI S.A.S., rappresentatie difesi dall'avvocato ALLEGRA CHRISTIAN contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 3168 /03 /2022 depositata il 11/04/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO