Cassation court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by a taxpayer against a second-instance tax court decision. The lower court declared the litigation extinguished because the case was listed in an official document confirming the regular conclusion of proceedings under specific 2022 legislation. The court upheld this procedural outcome, ruling that the listing itself validated the extinction of the dispute without requiring further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The listing of a case in the official register of extinguished proceedings constitutes definitive proof of extinction, barring further appeals unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.861/2023 R.G. proposto da GRATI ALESSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato BONIFAZI FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa nel precedente grado di giudizio dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO Toscana n. 1172/ 01/ 2022 depositata il 20/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE