Court dismisses appeal against tax authority's declaration of case extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Maurizio Benzi against the tax authority's declaration that the legal proceedings had extinguished. The lower court ruled that the case ended automatically because the tax authority included the matter in a specific list for extinguishing lawsuits, as mandated by the 2023 decree. The Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory mechanism for automatic extinction was correctly applied without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The inclusion of a tax dispute in the official list for extinguishing lawsuits triggers automatic procedural extinction, barring further appeals unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18151/2018 R.G. proposto da : BENZI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BONATESTA FRANCESCO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RIMINI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.3448/01/2017 depositata il 07/12/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC