Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a lower court's ruling on an administrative act. The case involved Arkema SRL challenging the tax agency's declaration that the litigation had terminated under specific legislative provisions. The court upheld the decision because the statutory conditions for automatic extinction were met, leaving no room for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a court formally declares a process extinguished under the new procedural law, the litigation terminates automatically and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14564/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ARKEMA SRL A SOCIO UNICO, rappresentatae difesa dagli avvocati BARIE' MARGHERITA e MARCONI MASSIMO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 3728 /14 /2019 depositata il 02/10/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO