Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a decree by the Liguria Regional Court. The lower court ruled that the lawsuit terminated automatically because the tax authority's act of listing the case in a specific register documented the regular conclusion of the dispute under new legislative provisions. Consequently, the court upheld this procedural outcome, confirming that the process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax authority's act lists a case in a statutory register documenting the regular conclusion of the dispute, the civil procedure is automatically extinguished without the need for a formal ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16635/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SAGC SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato CIPOLLINI CLAUDIO unitamente all'avvocato IANNELLO ALESSIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Liguria n. 1013/ 02/ 2021 depositata il 22/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCES