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Decreto — n. 34065/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 34065/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a decree by the Regional Court of Catania. The lower court ruled that the lawsuit terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which governs the extinction of proceedings for tax claims. Consequently, the case was dismissed without a substantive judgment on the merits of the dispute between the Revenue Agency and Evirfin SpA.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax claim is listed in the official register of extinction, the civil procedure is automatically extinguished by operation of law, rendering any subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax procedure extinction automatic termination civil procedure law Revenue Agency statutory dismissal sospensione della riscossione fiscale tempestività tributaria contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6550/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro EVIRFIN SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato INGARAO MASSIMO CORRADO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.5058/05/2018 depositata il 15/11/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESS