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Decreto — n. 34008/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by legislative deadline compliance.

Numero d'incarto Decreto — n. 34008/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the Agenzia delle Entrate's appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific legislative list confirmed the regular conclusion of the dispute under the new procedural law. Consequently, the court upheld the decision that the process ended automatically, leaving no room for the tax authority to contest the extinction.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the statutory list for extinguishment of proceedings automatically terminates the litigation, barring further appeals against the extinction ruling.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment legislative deadline compliance procedural conclusion tax authority appeal automatic process termination procedura giudiziaria tributaria imposta sull'energia diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
2629/27/2017 depositata il 11/09/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26442/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ENERGIA E SVILUPPO DEL TERRITORIO SRL, (QUALE INCORPORANTE FORTORE SVILUPPO SRL) rappresentato e difeso dall'avvocato DE MICHELE VINCENZO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ. DIST. FOGGIA n. 2629/27/2017 depositata il 11/09/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR