Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the submission of a list by the Revenue Agency. The plaintiff argued for a hearing, but the defendant contended that the matter was definitively resolved under the new legislative framework. The court ruled that the process terminated automatically without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When the Revenue Agency submits a list documenting the regular definition of a case, the civil procedure is automatically extinguished without the need for a formal ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26954/2022 R.G. proposto da ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ ACIR, rappresentata e difesa dagli avvocati BRANCA VITO e LA MALFA MARCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Sicilia SEZ.DIST. Catania n. 3071 /17 /2022 depositata il 07/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS