Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the Agenzia delle Entrate's listing of the case under the new 2023 law. The lower court found that the administrative act documenting this listing satisfied the statutory requirements for case termination, noting no formal objection was filed. Consequently, the court ruled the process ended, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a tax case in the administrative register pursuant to the new 2023 law automatically extinguishes the judicial process unless the parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29802/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro TUCCI NICOLETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato BRANDANI SILVIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n. 717/ 04/ 2022 depositata il 23/05/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO R