Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing confirming case termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the Revenue Agency listed the case to confirm its termination. The lower court found that the administrative listing documented the regular conclusion of the dispute under the new procedural law, noting no pending objections. Consequently, the court ruled the process ended and expenses remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The listing of a case in the termination registry by the tax authority constitutes a formal declaration of extinction of the judicial proceedings, barring further action unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25952/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SETRAMAR SPA, rappresentata e difesa dall’AvvocatoSABATINI FRANCO unitamente all'avvocato TORRICELLI PIETRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.1003/10/2022 depositata il 25/08/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO