Civil procedure dismissed: tax authority's declaration of case extinction under new law bars further litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the tax authority's formal declaration of case termination under the new legislative framework. The lower court confirmed that the insertion of the case into the official list of resolved matters, as mandated by the new law, legally ended the proceedings without a substantive judgment on the merits. Consequently, the court dismissed the appeal because the statutory mechanism for extinction took precedence over the parties' arguments regarding the validity of the tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic extinction of a civil procedure upon the tax authority's declaration of resolution under the new law precludes further judicial review of the underlying substantive dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18196/2022 R.G. proposto da MASNERI LILIANA, RIGONI ANDREA e ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VELO CLUB BRIXIA, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANZONI MAURIZIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia SEZ.DIST. Brescia n. 133 /23 /2022 depositata il 19/01/2022,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS