Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 32811/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of substantive review request.

Numero d'incarto Decreto — n. 32811/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the appeal filed by IIC SRL against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found the case closed because the tax authority had transmitted a list of judgments, indicating regular definition without any denial of the tax assessment. The court upheld this decision because the appellant failed to substantively challenge the extinction ruling or request a hearing under the specific procedural code provisions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The extinction of a tax litigation due to the transmission of a judgment list does not preclude a party from requesting a hearing, but the appeal must be based on substantive grounds rather than mere procedural objections to the extinction declaration.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction judgment list transmission procedural code hearing Cassation dismissal tax authority procedure amministrazione fiscale procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6915/2022 R.G. proposto da IIC SRL, rappresentatae difesa dagli avvocati FALCONE GIUSEPPE e FALCONE FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Calabria n. 2669/ 02/ 2021 depositata il 27/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES