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Decreto — n. 32250/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to administrative listing.

Numero d'incarto Decreto — n. 32250/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished after the tax authority successfully argued that the case was definitively resolved via administrative listing. The lower court found that the absence of a formal denial in the transmitted list confirmed the regular definition of the dispute under the new tax law. Consequently, the court ruled the process ended with costs remaining with the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the administrative list of extinguished proceedings constitutes a regular definition of the dispute, thereby automatically extinguishing the civil process unless parties request a hearing.

Parole chiave

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extinction of proceedings administrative listing tax authority civil procedure definition of dispute contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13176/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PIZZO SILVIA, CORTELAZZO ENRICOsul controricorso incidentale proposto da CORTELLAZZO ENRICO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARINI GIUSEPPE e TOSI LORIS avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n. 650 /07 /2020 depositata il 11/11/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO