Italian Court declares tax litigation extinguished due to administrative list entry under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the insertion of the case into the administrative list for extinguishing proceedings. The plaintiffs argued against this procedural termination, while the State contended that the list entry confirmed the regular conclusion of the dispute under the new law. The court ruled that the statutory provisions mandated the extinction of the process, leaving only the option for parties to request a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: The insertion of a case into the administrative list for extinguishing proceedings legally terminates the litigation, barring further appeals unless a hearing is specifically requested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29109/2021 R.G. proposto da : PITTARELLO NICO, ANTONELLO FRANCA, PITTARELLO NICOLETTA, rappresentati e difesidall'avvocato TEDESCO GIORGIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.501/ 04/ 2021 depositata il 06/04/2021. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR