Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 32186/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 32186/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new tax law. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, leaving no pending objections. Consequently, the appellate court upheld the decision to terminate the process without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a dispute is automatically terminated under specific statutory provisions regarding tax declaration timelines, the court must declare the process extinguished and assign costs to the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
automatic termination of proceedings tax declaration timelines extinction of civil lawsuit allocation of litigation costs procedural default statutory time limits lower court jurisdiction procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 198 of Law No. 197 of 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200 of Law No. 197 of 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, paragraph 3 of D.L. No. 13 of 2023
744/02/2021 depositata il 31/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, paragraphs 186 and following of Law No. 197 of 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24492/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro TANARA GIORGIA, rappresentata e difesa dall’ avvocato NAPOLITANO FRANCESCO unitamente all'avvocato MILITERNO ALESSANDRA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto SEZ.DIST. Verona n. 744/02/2021 depositata il 31/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO