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Decreto — n. 32018/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of tax debt declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 32018/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings between the Revenue Agency and Colombo Co. extinguished. The lower court found that the automatic inclusion of the tax debt in the official declaration list satisfied the statutory conditions for termination under Article 1, Section 198 of Law No. 197/2022. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits, leaving only the option for parties to request a hearing if necessary.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022; When the automatic transmission of a tax debt declaration to the registry fulfills the statutory requirements for extinction, the civil proceedings are terminated by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction tax debt declaration automatic filing civil procedure law termination of suit tempestività tributaria procedura giudiziaria tributaria differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
2983 /05 /2020 depositata il 15/12/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg. della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16941/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati GRADARA RITA,SAVINO EDOARDO ANDREA e PANSIERI SILVIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 2983 /05 /2020 depositata il 15/12/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO