Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and Contship Italia extinguished. The lower court ruled that the case was listed in a specific document to reduce litigation times for tax matters, which legally defined the dispute's conclusion. Consequently, the court held that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a civil proceeding is formally listed in a statutory document to expedite tax extinction, the process is deemed extinguished by operation of law, terminating the litigation without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25478/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CONTSHIP ITALIA SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. D'AYALA VALVA FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LIGURIA n.336/ 07/ 2014 depositata il 18/03/2014, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P