Cassation court dismisses appeal against tax authority's declaration of lawsuit extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Diano Cesare against the Calabria Regional Court's decision declaring the tax lawsuit extinct. The lower court ruled that the procedural timeline for declaring the extinction of judgments had expired, as evidenced by the tax authority's inclusion of the case in the relevant list. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and assigned the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court declares that when the statutory period for declaring the extinction of a lawsuit expires without a request to fix a hearing, the proceedings are deemed extinct and costs remain with the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2960/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro DIANO CESARE, rappresentato e difeso dall'avvocato RIJLI SALVATORE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n.3686/07/2016 depositata il 16/12/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC