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Decreto — n. 31284/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil lawsuit extinguished due to automatic termination under new procedural law article 198.

Numero d'incarto Decreto — n. 31284/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new procedural law. The tax agency argued that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, rendering further litigation unnecessary. The court upheld this position, ruling that the process ended by operation of law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is automatically extinguished under the new procedural law, the proceedings terminate without a substantive judgment on the merits, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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automatic extinction of proceedings new procedural law 2022 tax litigation termination costs of extinguished suit civil procedure law arretrati d'imposta procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31231/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FAILLA MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati DE BENEDETTI PAOLO, BALDI MARINELLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LIGURIA n.297/ 03/ 2020 depositata il 03/03/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC