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Decreto — n. 30923/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law regarding declaration of extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 30923/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished, ruling that the lower court's finding of automatic termination under the new law was correct. The plaintiff argued for a hearing to potentially revive the case, while the defendant relied on the statutory provision mandating extinction upon the transmission of the list. The court upheld the decision, confirming that the procedural mechanism for automatic extinction applies without requiring a specific request to fix a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The litigation is automatically extinguished upon the transmission of the list, and parties may only request a hearing to revive the process.

Parole chiave

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litigation extinction automatic termination tax procedure declaration of extinction procedural revival procedura giudiziaria tributaria procedura accelerata tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7033/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro REAL ESTATE LERICI SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato MUZIO GIORGIO VITTORIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIAn.1297/01/2019 depositata il 12/11/2019 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR