Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of final judgment in the registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished after the lower court confirmed the automatic filing of a final judgment in the registry. The plaintiff argued for the reduction of litigation times, while the defendant contended the process should continue. The court ruled that the procedural act of filing the judgment legally terminated the case under the relevant civil code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The filing of a final judgment in the registry automatically extinguishes the proceedings, with costs borne by the party who advanced them, unless the parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28234/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro APO ENERGIA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCARIELLO NICOLA unitamente all’avvocatoMULA ALBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia Romagna n. 341/ 02/ 2019 depositata il 18/02/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCES