Court declares civil proceedings extinguished due to administrative act listing case completion under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following an administrative act listing the case's completion under the new tax law. The plaintiff, E.G.V. Costruzioni S.r.l., challenged this decision against the Revenue Agency, arguing the listing did not constitute a formal denial of claims. The court ruled that the specific statutory listing mechanism automatically terminated the litigation process, leaving only the option for parties to request a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act lists a case as completed under the new tax law provisions, the civil proceedings are automatically extinguished without the need for a formal court ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12491/2022 R.G. proposto da: E.G.V. COSTRUZIONI S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. SAMMARTINO SALVATORE, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 11303/14/2021 depositata il 21/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO