Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case termination under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the Agenzia delle Entrate's listing of the case's termination under the new procedural framework. The lower court ruled that the absence of a formal denial in the transmitted list confirmed the case's conclusion per Article 1 of Law 197/2022. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive dispute had already been resolved by the administrative act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court declares the civil procedure extinguished when the administrative authority lists the case as terminated, thereby confirming the absence of a pending denial and shifting procedural costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3544/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro PALAZZOLO DARIO, PALAZZOLO ANTONINO, PALAZZOLO ELOISA, rappresentati e difesi in secondo grado dall’Avv. CALASCIBETTA ILIAS unitamente all’Avv. PAINO ALESSANDRO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 6171/14/2022 depositata il 05/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR