Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil proceeding extinguished following the lower court's finding that the case terminated automatically under specific tax legislation. The Agenzia delle Entrate argued that the insertion of the case into a statutory list of resolved matters, pursuant to the new decree, legally ended the litigation without a formal denial. The Supreme Court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory mechanism for automatic extinction took precedence over the parties' ability to request a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a civil proceeding is automatically extinguished by statutory provisions regarding tax case lists, the court must declare extinction and assign costs to the party who advanced them, barring a request for a hearing unless explicitly permitted by the specific law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25914/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DE GIORGI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LEO MARIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.1412/ 24/ 2022 depositata il 20/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesimadisposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE