Civil court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the tax authority's registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's finding that the tax dispute was automatically terminated. The plaintiff argued against the automatic dismissal, while the tax authority contended that listing the case in the registry of tax judgments satisfied all statutory requirements for extinction. The supreme court upheld the lower court's decision, ruling that the specific procedural mechanism for tax litigation extinction was properly applied without needing further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed in the registry of tax judgments, the proceedings are automatically extinguished unless the parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26790/2022 R.G. proposto da: PANUCCI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato PANUCCI PAOLO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CROTONE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 2633/04/2022 depositata il 01/09/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR