Italian court declares tax litigation extinguished due to automatic listing in the tax court's docket.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished because the case was automatically listed in the tax court's docket under specific legislative provisions. The plaintiff, Bellatrix SRL, challenged a lower court's decision regarding the extinction of the proceedings, arguing against the automatic termination. The court upheld the lower court's ruling, confirming that the procedural listing mandated by the law resulted in the extinction of the lawsuit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The automatic inclusion of a tax dispute in the tax court's docket list constitutes a regular definition of the controversy, thereby extinguishing the proceedings unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13284/2022 R.G. proposto da: BELLATRIX SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato ARENA LETTERIO unitamente all’Avv. ARENA ANTONIO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ STACCATA MESSINA n. 377/10/2022 depositata il 18/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL