Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative decree provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new legislative decree. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, noting no party requested a hearing. Consequently, the appeal was dismissed as the procedural requirements for extinction were fully met by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Legislative Decree No. 13/2023; Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code: When a tax dispute is automatically extinguished under the new legislative framework, the appeal is inadmissible unless parties explicitly request a hearing to continue the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20782/2021R.G. proposto da SGRO’ ISABELLA, rappresentata e difesa dall’Avv. DE RITIS FEDERICA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 1293/11/2021 depositata il 10/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizio ne ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I