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Decreto — n. 28063/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax agency regarding extinction of civil proceedings due to legislative time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 28063/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Agenzia delle Entrate against a lower court ruling that declared civil proceedings extinct. The lower court found the case extinguished under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 following the transmission of a list of cases for extinction declaration. The court upheld this procedural outcome, confirming that the legislative framework for expediting the extinction of litigation applies strictly to the parties involved.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The extinction of civil proceedings pursuant to the specific legislative provisions for expediting litigation termination is binding and cannot be challenged on appeal once the required administrative list has been transmitted.

Parole chiave

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extinction of proceedings tax litigation legislative time limits civil procedure law administrative appeal contenzioso tributario tempestività tributaria accordo fiscale preliminare

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
PIEMONTE n.752/ 04/ 2021 depositata il 30/09/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9025/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BRUMAR SRL,rappresentata e difesa dall’avvocato PONCHIONE ROBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.752/ 04/ 2021 depositata il 30/09/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE