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Decreto — n. 28039/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 28039/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling on the automatic termination of proceedings. The plaintiff argued against the dismissal, but the court found that the insertion of the case into a specific list under the new tax law constituted a regular conclusion of the dispute. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving no grounds for further adjudication.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically terminated by legislative provision upon the transmission of a list, the litigation is extinguished and the burden of costs falls on the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination proceedings legislative provision effect costs allocation rule procedural law Italy contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7138/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO,rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro OIENI DANIELA, rappresentatae difesa dall'avvocato CECCIO GIANFILIPPO . avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG SICILIA SEZ. DIST. MESSINAn.8886/02/2021 depositata il 08/10/2021. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/10/2023 Il Presidente