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Decreto — n. 28014/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to administrative act listing the case for closure under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 28014/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the Regional Tax Commission's decision to list the case for closure. The Agency of Revenue argued that the administrative act documented the regular conclusion of the dispute under specific legislative provisions, noting no pending denial of rights. The court ruled that the process terminated automatically upon this listing, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022: The listing of a tax case in the administrative closure list automatically extinguishes the judicial process, subject only to a request for a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative closure list judicial process termination costs allocation legislative reform 2022 procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale garanzia fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1717/28/2022,depositata in data 20/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 781/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GALEONE LUCA,rappresentata e difesa dall’Avv. PALAZZO ANTONIO STEFANO, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della PUGLIA SEZ. STACCATA TARANTOn. 1717/28/2022,depositata in data 20/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 1 97 del 2022 e l’assen za , allo stato,di diniego ai sensi del comma 200 dell a medesima disposizione ; che, pertanto, ai sensi del comma 198dell’art. 1cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC